INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO CON
DISABILITA’
IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
(P.D.F.)
IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
(P.E.I.)
RESPONSABILI PER L’INTEGRAZIONE
PERCORSI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI
CON CERTIFICAZIONE
L’accesso al Sistema Scolastico
L’uscita dal Sistema Scolastico
L’art. 3 della legge quadro (L. 104/92) stabilisce che disabile è "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio o di emarginazione." L’art.12, comma 2, della legge sopra citata stabilisce che: "è garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nella sezioni di scuola materna, nelle classi comuni di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie".
L’Unità Multidisciplinare dell’A.S.L., a seguito della
segnalazione della famiglia, certifica l’esistenza della situazione di handicap
redigendo la Diagnosi Funzionale (D.F.), provvedendo anche a far pervenire alla
scuola di iscrizione tale documentazione.
L’art. 2 del D.P.R. 24 febbraio 1994 stabilisce che la
segnalazione alla ASL può anche essere fatta dal Capo d’Istituto. Il Capo
d’Istituto non può procedere a tale incombenza senza il consenso e il
coinvolgimento della famiglia.
Solo in casi eccezionali, il dirigente scolastico può segnalare ai
servizi dell’ASL situazioni di particolare gravità senza coinvolgere
direttamente la famiglia.
Successivo alla Diagnosi Funzionale è il Profilo Dinamico
Funzionale, che consiste nella "descrizione delle caratteristiche fisiche
psichiche sociali dell’alunno, “le possibilità di recupero,le capacità
possedute che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona disabile” (6°
comma dell’art. citato) evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il
profilo riabilitativo, educativo-istruttivo e socio-affettivo.(art. 4 D.P.R.
24/02/1994; art. 3.3 degli Accordi di Programma del 30/11/96). E’redatto dagli
operatori socio-sanitari, i docenti curricolari, il docente di sostegno, i
genitori dell’alunno (art. 12, commi 5° e 6°, della L. 104/92).
E’ il "documento nel quale vengono descritti gli interventi
finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione
ed alla integrazione scolastica"
(art. 5 D.P.R. 24/02/1994; art. 12 L.104/92).
In particolare, il P.E.I.
mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le
attività riabilitative più opportuni ed a garantirne la coerenza attraverso il
loro coordinamento e l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle
diverse istituzioni, ivi compresa la famiglia (art. 3.4 degli Accordi di
Programma del 30/11/96).
Il P.E.I. dovrà essere periodicamente e collegialmente valutato
nei suoi effetti e quindi aggiornato (art. 3.4 degli Accordi di Programma del
30/11/96). Lo redigono gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, il
Docente di sostegno e i Genitori dell’alunno.
La C.M. n. 250/1985 ribadisce che "la responsabilità
dell’integrazione è al medesimo titolo dell’insegnante di classe e della
comunità scolastica", in quanto l’alunno fa parte della classe e non deve
essere affidato esclusivamente all’insegnante di sostegno, poiché si parlerebbe
di inserimento e non di integrazione. Tutti gli insegnanti curricolari devono
farsi carico del progetto d’integrazione, in particolare nei tempi scolastici
in cui l’insegnante di sostegno non è presente in aula.
L’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti docente dell’intera
classe (art. 13, comma 6, L. 104/92), in quanto " assume la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di
competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” e “partecipa a
pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli
alunni della classe" (art.15 comma 10 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
Il docente specializzato, oltre a curare gli aspetti metodologici,
deve possedere "competenze psico - pedagogiche, relazionali, didattiche e
svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e
didattici".
Nella scelta del percorso scolastico più idoneo per l’alunno certificato bisogna partire da due considerazioni di base:
ü Studio del caso: analisi delle sue reali capacità
ü Valutazione del percorso scolastico:quale percorso individuare per rendere
l’alunno in grado di spendere in modo autonomo le competenze acquisite nel
triennio e nel quinquennio in previsione della realizzazione del suo progetto
di vita.
Si possono utilizzare due percorsi scolastici:
ü Una programmazione globalmente
riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali
ü Una programmazione differenziata.
(Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi
ministeriali è possibile prevedere:
ü Un programma minimo, con la ricerca dei
contenuti essenziali delle discipline;
ü Un programma equipollente con la
riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,ricercando la medesima
valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).Sia per le verifiche
che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che
vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove
equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e
professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
·
mezzi diversi: le prove possono essere ad esempio
svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche.
·
modalita’
diverse: il Consiglio di
Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
·
contenuti
culturali e/o tecnici e/o professionali differenti da quelli proposti dal
ministero: il Consiglio
di Classe entro il 15 Maggio (Documento del 15 Maggio) predispone una prova
studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la
mattina stessa).(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M.
26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
Gli alunni possono usufruire di tempi più
lunghi nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318
del D.L.vo n. 297/94).
Gli assistenti all’autonomia e
comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come
facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove
d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta la presenza dello
stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia
determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più
che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.
(Programmazione
differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai
programmi ministeriali. E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15,
comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per
iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia
la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire
la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro
personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni
singola materia, sulla base del P.E.I.
Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente
al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli
studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato
differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati
in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione
che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6
art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo
prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento
di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo"
per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n.
297/94).
Gli alunni di 3^ classe degli istituti professionali possono
frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un
progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione
professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15,
comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere
programmati senza il possesso del diploma di qualifica. Pertanto, se ci
fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la
programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.
L.118/71 Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione
degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento
scolastico. Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza
degli alunni disabili nella scuola superiore).
L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone
handicappate D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL…….
Accordi di Programma 30/11/96
C.M. 250/85
D.M. 26/8/81
Parere del Consiglio di Stato n. 348/91
D.L.vo n. 297/94
D.M. 25/5/95 n. 170
L.104/92
L.68/99 (Collocamento al lavoro)
L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola,
Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell’alunno
certificato).
D.L.vo 297/1994, art. 318
O.M. n. 90/2001
La valutazione deve essere riferita ai progressi personali
dell’alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità.
per un costante aggiornamento su Leggi, Ordinanze,Decreti et
similia, riportiamo:
www.edscuola.it/archivio/handicap
Per l’anno
scolastico 2007-2008 il Gruppo di Lavoro per il Sostegno propone il seguente
percorso per lo sviluppo delle autonomie personali e sociali necessarie, agli
alunni diversamente abili del nostro Istituto, per realizzare il processo
d’integrazione scolastica , sociale e ove possibile per un futuro posto di
lavoro.
Questo progetto
e’ nato dalla necessità di accrescere la cultura dell’integrazione e di offrire
adeguate opportunità formative agli alunni con diverse abilità della nostra
scuola.
Si e’ trattato
in realtà di costruire un progetto che guardasse oltre il percorso
individualizzato,verso l’intero progetto di vita. Abbiamo puntato
su un percorso formativo che prende senso e contenuto dal contesto
socio-culturale dell’individuo, dalla sua motivazione, dagli obiettivi che si
pone e dalle risorse personali e sociali disponibili.
Abbiamo
ritenuto che lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nelle
relazioni, nella socializzazione e l’eventuale orientamento al lavoro, e’ un
compito che andava sicuramente condiviso a livello interistituzionale, con gli
enti pubblici e le associazioni private del territorio.
In questo
secondo anno il percorso prevede la frequenza settimanale degli alunni (con PEI
differenziato) del tirocinio scuola-lavoro (attività di sviluppo dell’autonomia
personale e sociale rispetto anche a piccole mansioni lavorative), presso il
Centro diurno della Coop. Arcobaleno di Frascati.
La ASL,attraverso l’intervento di uno
psicologo/a, collaborerà nel formare e supervisionare gli insegnati(di sostegno
e curriculari), le assistenti specialistiche, i referenti per il tirocinio